--- GARE DEL 1/ 2/2009 ---
Reclami
Gara SQUINZANO 2006 F.C. - REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 1/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
premesso che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società REAL SAN PIETRO VERNOTICO chiedeva l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. per aver utilizzato il calciatore CHIRIZZI MARCO, nato il 1/1/1989, in posizione irregolare in quanto tesserato dalla stessa ma ceduto in prestito alla società REAL SAN PIETRO VERNOTICO;
rilevato che: dall'esame degli atti ufficiali risulta che il calciatore CHIRIZZI MARCO, schierato in campo dalla società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C., risulta effettivamente ceduto in prestito alla società REAL SAN PIETRO VERNOTICO, come da lista di trasferimento del 10/9/2008;
tutto quanto innanzi premesso
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società REAL SAN PIETRO VERNOTICO e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società REAL SAN PIETRO VERNOTICO;
non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C.
Vedi delibera
--- GARE DEL 8/ 2/2009 ---
Reclami
Gara ALEZIO - ATLETICO MELENDUGNO del 8/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
considerato che di tutto quanto esposto in reclamo presentato nei termini dalla società ATLETICO MELENDUGNO non trova alcun riscontro nel referto arbitrale;
DELIBERA
rigettarsi il reclamo proposto dalla società ATLETICO MELENDUGNO e per l'effetto confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della società ALEZIO;
addebitarsi la tassa reclamo stante l'esito del gravame.
--- GARE DEL 15/ 2/2009 ---
Reclami
Gara POGGIARDO 2007 - NUOVA SPONGANO del 15/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che: con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società POGGIARDO 2007 chiedeva la ripetizione della gara non ritenendo esservi stati i presupposti per la sua interruzione;
sentito l'arbitro a supplemento di rapporto, il quale riferiva che al 38' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore n° 15 della società POGGIARDO 2007, alcuni tesserati della stessa società aprivano un cancello e permettevano l'ingresso sul terreno di gioco di un tifoso locale il quale si avvicinava al direttore di gara colpendolo al viso ed aggredendolo verbalmente;
che nonostante l'accaduto, i dirigenti e tesserati della società POGGIARDO 2007 non si adoperavano affinchè venissero ripristinate le condizioni necessarie per concludere la gara, anzi, accerchiavano l'arbitro e inveendo contro di lui, gli intimavano di non sospendere la gara;
che l'arbitro, ritenendo non più sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, sospendeva l'incontro e raggiungeva il proprio spogliatoio solo grazie all'intervento dei Carabinieri;
Tuttio ciò premesso
DELIBERA
1) di rigettarsi il ricorso proposto dalla società POGGIARDO 2007;
2) di comminare alla società POGGIARDO 2007 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società NUOVA SPONGANO;
3) di comminare alla società POGGIARDO 2007 la sanzione della disputa di una gara in campo neutro ed a porte chiuse con effetto immediato;
4) di addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società POGGIARDO 2007.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
POGGIARDO 2007
Vedi delibera.
Squalifiche del campo di gioco
Squalifica per una gara effettiva: POGGIARDO 2007
Vedi delibera. (SANZIONE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUS E CON EFFETTO IMMEDIATO).
--- GARE DEL 19/ 2/2009 ---
Gare non disputate o sospese
Gara MONTE SANT ANGELO CALCIO - ORTA NOVA del 19/ 2/2009
Il Giudice Sportivo
Letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Puglia prot. n° 353/VT del 19/02/2009 con la quale ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi nemerose partite a causa delle abbondanti precipitazioni nevose;
DELIBERA
di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara PEZZE - ANSPI N.S.FATIMA del 19/ 2/2009
Il Giudice Sportivo
Letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Puglia prot. n° 353/VT del 19/02/2009 con la quale ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi nemerose partite a causa delle abbondanti precipitazioni nevose
DELIBERA
di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di calciatori
--- GARE DEL 22/ 2/2009 ---
Preannunci di reclamo
Gara GIOVANILE TIGGIANO - POGGIARDO 2007 del 22/ 2/2009
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. POGGIARDO 2007 si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Gare non disputate o sospese
Gara ARCOBALENO TRIGGIANO - S.MATTEO del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società S. Matteo non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non davainizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società S. Matteo:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società Arcobaleno Triggiano;
- l'ammenda di EURO 250.00 per seconda rinuncia;
- l'ammenda di EURO 100.00 quale mancato incasso;
- la punizione sportiva della penalizzazione di n. 1 punto in classifica.
Gara ATLETICO ORSARA - MONTE SANT ANGELO CALCIO del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo, con propria nota del 22/2/2009, ha certificato che le strade urbane ed extraurbane non erano percorribili a causa della neve;
che, pertanto, l'A.S.D. MONTE SANT'ANGELO CALCIO non ha potuto raggiungere lo stadio di Orsara di Puglia per causa di forza maggiore;
tanto premesso
DELIBERA
di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara CALCIO PALO - MILAN CLUB MOLFETTA del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara ISCHIATARANTO - CISTERNINO del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
viste le comunicazioni inviate dalla Società A.S.D. Cisternino (attestato dei Carabinieri della stazione di Cisternino) comprovanti la causa di forza maggiore atta a motivare il mancato arrivo della squadra presso l'impianto sportivo di Taranto;
tanto premesso
DELIBERA
di demandare al CRP l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara NUOVA DAUNIA - MARCONI del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che
- al 45° minuto del 1° tempo l'arbitro,alla presenza dei capitani di entrambe le squadre,constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla neve e, pertanto, sospendeva definitivamente la
stessa;
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.
Gara REAL ADELFIA - URSUS TRANI del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.
Gara REAL SAN PIETRO VERNOTICO - SURBO del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che: al 5' del 2° tempo la società REAL SAN PIETRO VERNOTICO, a seguito di espulsioni ed infortuni dei propri calciatori, rimaneva con solo sei giocatori sul terreno di gioco;
che la società REAL SAN PIETRO VERNOTICO, avendo effettuato tutte le sostituzioni a sua disposizione non poteva rimpiazzare i calciatori infortunati;
che il direttore di gara, al 5' del 2° tempo, sospendeva definitivamente l'incontro;
visti ed applicati gli artt. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 73 comma 2 delle N.O.I.F.
DELIBERA
infliggersi alla società REAL SAN PIETRO VERNOTICO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società SURBO.
Gara SPORTING MORCIANO - UNITED TAURISANO del 22/ 2/2009
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
- al 17° minuto del 2° tempo, l'arbitro si infortunava e non era più in grado di proseguire la gara;
- pertanto sospendeva definitivamente la stessa
DEMANDA
Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione della partita.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
REAL SAN PIETRO VERNOTICO
Vedi delibera.
S.MATTEO
Vedi delibera.
Penalizzazione punti in classifica:
S.MATTEO -1
Vedi delibera.
Ammende
€ 500 REAL SAN PIETRO VERNOTICO
Tra il primo ed il 2° tempo sostenitori locali proferivano contro l'arbitro frasi gravemente irriguardose; durante la gara i ridetti sostenitori facevano esplodere sul terreno di gioco diversi petardi che fortunatamente non producevano danni; durante una sospensione per motivi tecnici un soggetto estraneo entrato in campo si recava verso la panchina della società ospitante ed impediva la celere ripresa del gioco.
€ 250 S.MATTEO
Vedi Delibera.
€ 100 S.MATTEO
Vedi delibera.
€ 50 PATRIARCA POGGIARDO
Assenza Servizio d'Ordine Sostitutivo.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 26/ 3/2009 al sig. MANTA ROSARIO (ALEZIO)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica fino al 26/ 2/2010
CAPPELLI ANTONIO SALVATO (Poggiardo 2007)
Colpiva con un pugno al petto un calciatore avversario; All'atto dell' espulsione afferrava le mani del direttore di gara impedendogli l'estrazione del cartellino e tenendo nel contempo comportamento gravemente minaccioso.
Squalifica fino al 31/12/2009
DE VIRGILIO ANTONIO (Real San Pietro Vernotico)
All'atto dell'espulsione di un proprio compagno di squadra con fare minaccioso impediva al direttore di gara la notifica del provvedimento disciplinare, spingendolo più volte.
SCOZIA GIOVANNI (Real San Pietro Vernotico)
All'atto dell'espulsione di un proprio compagno di squadra con fare minaccioso impediva al direttore di gara la notifica del provvedimento disciplinare, spingendolo più volte.
Squalifica per due gare effettive
MARITATI MATTEO (Alezio)
PISANELLO EMANUELE (Alezio)
MERLINO AGOSTINO (Poggio Imperiale)
Squalifica per una gara effettiva
MANSOLILLO ANTONIO (Carapelle)
LOVICARIO GIUSEPPE (Cellamare 2005)
VITOZZI ANTONIO (Celle Di San Vito)
LOMBARDI ROCCO (Elce)
PUOPOLO DOMENICO (Monteleone)
GALATI ROBERTO (Nuova Spongano)
CASSANELLI FRANCESCO (Orta Nova)
LACERENZA GIUSEPPE (Orta Nova)
PROVENZANO LUCA (Parabita)
TODARO GIUSEPPE (Patriarca Poggiardo)
ROBUSTELLA MAURIZIO (Raffaele Castriotta)
CAVALCANTE RICCARDO (Real San Pietro Vernotico)
CARAGLIA NICOLA (Torre)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)
GALATI GIANMARIA (Atletico Melendugno)
LUCIVERO FABIO (Bari Sport)
TURITTO VITO (Eagles Triggiano)
FIORE ALESSANDRO (Juvenalia)
PALUMBO MAURIZIO (Monteleone)
PANDARESE ERRICO MARIA AL (Olimpica Surano)
LINZALONE OTTAVIO (Poggio Imperiale)
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
BUZZACCHINO ANTONIO (Anspi N.S.Fatima)
FRESA VITO (Eagles Triggiano)
CAPANO PASQUALE (Elce)
LECCI ROBERTO (Gigi Meroni Montesano)
RIZZELLO CHRISTIAN (Gigi Meroni Montesano)
POLLARA LUCA (Nuova Spongano)
ROTONDO MICHELE (Orta Nova)
VIGNA GIANLUCA (Parabita)
DE LORENZO BURATTA ANTONIO (Pezze)
MANCINI MASSIMILIANO (Pezze)
BUONO FRANCESCO (Pro Gioia)
CASSA SALVATORE (Raffaele Castriotta)
MUSIO FERNANDO (Salignano)
FRANZA DOMENICO (Sporting Morciano)
CURCIO FABIO (Stella Rossa Bisceglie)
URSO CRISTIANO (Tuglie)